Descrizione
Gli elettori temporaneamente residenti all’estero possono scegliere di votare per corrispondenza inviando l’opzione direttamente al proprio comune di iscrizione entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno che dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentire l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza. L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. La dichiarazione serve a dare formale notizia della presenza temporanea all’estero e a permettere l’aggiornamento degli elenchi elettorali, con cancellazione dei nominativi dalle liste sezionali usate per la consultazione. Il requisito della permanenza all’estero per almeno tre mesi è soddisfatto se si dichiara che il periodo, anche se futuro, comprende la data del voto, a tutela del diritto di elettorato e della regolarità organizzativa.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo, viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis. Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis. Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza. Si esprime, infine, l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza, come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.
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Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2026, 11:17